Entro il 7 ottobre 2013 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte con l'Allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) al DPR 151/2011 –
decreto che disciplina e semplifica i procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi - devono espletare gli adempimenti previsti
dal decreto.
Dopo
aver fornito e sottolineato la prossima scadenza in materia di
prevenzione incendi, vediamo di offrire qualche utile approfondimento.
Innanzitutto ricordiamo che il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 è
il nuovo “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Un decreto che, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, riporta in allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed abroga precedenti decreti. Ad esempio:
-
il D.P.R. 26/5/1959 n. 689, recante la determinazione delle aziende e
lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al
controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco;
-
il Decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione
incendi.
Il nuovo regolamento, che si basa sul principio di proporzionalità (gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio), elenca tre categoriein cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi:
-Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate:
relativa alle attività che non sono suscettibili di provocare rischi
significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un
limitato livello di complessità;
-Categoria “B”, attività a medio rischio:
relativa alle attività caratterizzate da una media complessità e da un
medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di
riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio;
-Categoria “C”, attività a elevato rischio: relativa alle attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
Rimandiamo
ai vari articoli prodotti dal nostro giornale sulle diverse procedure
da espletare in relazione alla categoria di appartenenza. Anche con
riferimento a quanto contenuto nel decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2012 recante
“Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione
da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.
Torniamo invece alla scadenza del prossimo 7 ottobre.
In realtà secondo l’originale scrittura del DPR 151/2012 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del
decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti
richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del
Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.
Ma nel nostro paese alle “imperative” scadenze seguono spesso “urgenti” proroghe.
Con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 si
è avuta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del
Paese. Conversione che contiene nell’articolo 7, comma 2-bis, la proroga dell’espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività introdotte con l’allegato I.
Dunque con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 viene riscritto il comma 4 dell’articolo 11 del DPR 151/2011:
Art. 11
(...)
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività
introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del
presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Sempre in merito alla scadenza in esame, ci soffermiamo ora sui soggetti interessati,
cioè sulle nuove attività che, esistenti alla data del 7 ottobre 2011
rientrano, per la prima volta (anche se in relazione solo a cambiamenti
relativi a superficie complessiva, capienza, ...), nelle disposizioni di
prevenzione incendi.
Riportiamo a questo proposito un elenco di attività nuove o modificate dal DPR 151/2011:
- attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq;
- attività n. 66:
strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi,
villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400
persone;
- attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti;
- attività n. 68: strutture sanitarie che
erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500
mq (dunque non solo ospedali e case di cura ma anche strutture come, ad
esempio, i poliambulatori);
- attività n. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati dapromiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con
presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie
complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di
attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio
uffici + attività commerciali);
- attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati disuperficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni,
tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo
stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma anche depositi);
- attività n. 72:
edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi,
musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività
contenuta nell’allegato;
- attività n. 78:
aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie
coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in
tutto o in parte sotterranee;
- attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
- attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m;
- attività n. 18: esercizi di minuta vendita e/o depositi di
sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed
integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati
in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o
deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
Ricordiamo infine - con riferimento a quanto contenuto nell’intervento “ DPR 151 del 01.08.2011 – Novità e varianti introdotti rispetto alla normativa previgente”
al seminario sulla sicurezza antincendio “Prevenzione Incendi: novità
procedurali, strutture, impianti” (Rimini, dicembre 2011) – che sulla
base della definizione dell’attività n. 13 si evince che “qualsiasi distributore di gasolio,
costituisce attività soggetta”, mentre invece, secondo la previgente
normativa, “i distributori mobili installati all’interno di aziende
agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e
ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano
attività soggetta”.
( Fonte: www.puntosicuro.it - Tiziano Menduto )
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