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lunedì 24 novembre 2014

Nuove norme UNI TS 11300:2014

Dal 2 ottobre sono in vigore le nuove norme UNI TS 11300:2014 che hanno modificato le modalità di calcolo per la determinazione della classe energetica.
Questa innovazione ha reso inutilizzabili i vecchi software conformi con le norme UNI TS 11300:2008, tra questi il software gratuito DOCET distribuito da Enea, quindi diffida da chi utilizza software senza certificato di conformità emesso da comitato termotecnico italiano (CTI) http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=62

sabato 2 agosto 2014

Il Decreto sull’efficienza energetica è legge. Previsti anche bonus volumetrici

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di recepimento della Direttiva 2012/27/UE, che detta misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e stanzia 800 milioni di euro.
Tuttavia, nel testo pubblicato in Gazzetta mancano gli Allegati, parti integranti del decreto. Si attende una rettifica.

Ecco alcuni dei punti salienti.

Riqualificazione
L’ENEA predisporrà ogni 3 anni una proposta per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, anche per aumentare il numero di Edifici a Energia Quasi Zero di cui al D.Lgs. 192/2005.

Immobili pubblici
Entro il 2020 si dovrà procedere alla riqualificazione energetica di almeno il 3% della superficie coperta utile climatizzata degli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale.
L’obbligo vale per gli edifici superiori a 500 m² e dal 9 luglio 2015 per quelli superiori a 250 m².
Sono esclusi alcuni immobili vincolati, gli immobili destinati alla difesa e i luoghi di culto.

Diagnosi energetiche
Le grandi aziende e le imprese ‘energivore’, dal 5 dicembre 2015 saranno tenute a eseguire diagnosi energetiche periodiche, per individuare gli interventi più efficaci per ridurre i consumi di energia.

Linee guida
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. saranno emanate le linee guida ministeriali per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l’installazione in ambito residenziale e terziario di impianti o dispositivi tecnologici per l’efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili.

Bonus volumetrici
Per gli immobili di nuova costruzione che raggiungano una riduzione minima del 20% dell’indice di prestazione energetica, lo spessore di murature e solai, eccedente i 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura.
I bonus volumetrici valgono come deroga alle distanze minime e si applicano, in misura differente, agli edifici esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica.

Fumi di scarico delle caldaie
Previste novità in materia di evacuazione dei fumi di scarico degli impianti termici, con l’aumento dei casi in cui è possibile scaricare a parete.
Prevenzione incendi, nuove regole tecniche per autodemolizioni, asili, aeroporti, interporti Nel mese di luglio sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le seguenti regole tecniche di prevenzioni incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle seguenti attività:
  • demolizione di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m² (D.M. 1/7/2014 )
  • aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² (D.M. 17/7/2014)
  • interporti, con superficie superiore a 20.000 m² (D.M. 18/7/2014)
  • asili nido (D.M. 16/7/2014)

mercoledì 30 luglio 2014

7 Ottobre 2014, scadenza per gli adempimenti DPR 151/11

Entro il 7 ottobre 2013 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte con l'Allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) al DPR 151/2011 – decreto che disciplina e semplifica i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi - devono espletare gli adempimenti previsti dal decreto.
 
Dopo aver fornito e sottolineato la prossima scadenza in materia di prevenzione incendi, vediamo di offrire qualche utile approfondimento.
Innanzitutto ricordiamo che il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 è il nuovo “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Un decreto che, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, riporta in allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed abroga precedenti decreti. Ad esempio:
- il D.P.R. 26/5/1959 n. 689, recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- il Decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento, che si basa sul principio di proporzionalità (gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio), elenca tre categoriein cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi:
-Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate: relativa alle attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità;
-Categoria “B”, attività a medio rischio:  relativa alle attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio;
-Categoria “C”, attività a elevato rischio: relativa alle attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
 
Rimandiamo ai vari articoli prodotti dal nostro giornale sulle diverse procedure da espletare in relazione alla categoria di appartenenza. Anche con riferimento a quanto contenuto nel decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.
 
Torniamo invece alla scadenza del prossimo 7 ottobre.
 
In realtà secondo l’originale scrittura del DPR 151/2012 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.
Ma nel nostro paese alle “imperative” scadenze seguono spesso “urgenti” proroghe.
Con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 si è avuta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.  Conversione che contiene nell’articolo 7, comma 2-bis, la proroga dell’espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività introdotte con l’allegato I.
 
Dunque con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 viene riscritto il comma 4 dell’articolo 11 del DPR 151/2011:
 
Art. 11
(...)
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Sempre in merito alla scadenza in esame, ci soffermiamo ora sui soggetti interessati, cioè sulle nuove attività che, esistenti alla data del 7 ottobre 2011 rientrano, per la prima volta (anche se in relazione solo a cambiamenti relativi a superficie complessiva, capienza, ...), nelle disposizioni di prevenzione incendi.
 
Riportiamo a questo proposito un elenco di attività nuove o modificate dal DPR 151/2011:
- attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq;
- attività n. 66: strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti;
- attività n. 68: strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo ospedali e case di cura ma anche strutture come, ad esempio, i poliambulatori);
- attività n. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati dapromiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio uffici + attività commerciali);
- attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati disuperficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma anche depositi);
- attività n. 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato;
- attività n. 78: aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
- attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m;
- attività n. 18: esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
 
Ricordiamo infine - con riferimento a quanto contenuto nell’intervento “ DPR 151 del 01.08.2011 – Novità e varianti introdotti rispetto alla normativa previgente” al seminario sulla sicurezza antincendio “Prevenzione Incendi: novità procedurali, strutture, impianti” (Rimini, dicembre 2011) – che sulla base della definizione dell’attività n. 13 si evince che “qualsiasi distributore di gasolio, costituisce attività soggetta”, mentre invece, secondo la previgente normativa, “i distributori mobili installati all’interno di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta”. 


( Fonte: www.puntosicuro.it - Tiziano Menduto )